La Federazione Italiana Ricetrasmissioni CB, a circa cinquant’anni dalla sua costituzione, ovvero dalla riunione del 19 febbraio 1971 nel salone dell’Arengario in piazza Duomo a Milano, è lieta di constatare che l’art 38 del DL semplificazioni, modificato un errore materiale nella GU del 23 luglio 2020, ritoccando l’art 145 del Codice delle Comunicazioni elettroniche del 2003 ed alcuni articoli del suo allegato 25, dà finalmente applicazione alla normativa europea e consente il libero uso individuale della radio come mezzo di espressione e comunicazione.
Molto tempo è passato da quando l’on, Durand de la Penne ha presentato nel 1971 all’Arengario, ad oltre seicento persone, la proposta di legge che cercava timidamente di far riconoscere il diritto garantito dall’art 21 della Costituzione, quando l’art 156 del Codice Postale riteneva l’uso della radio come mezzo individuale di espressione e comunicazione un fatto penalmente rilevante.
Nonostante l’adesione fin dal 1972 di importanti personalità, come quella dell’on Francesco Cossiga e dell’on, Giuseppe Zamberletti, seguì un confronto molto duro, che portò ad avere circa 500 CB sottoposti a procedimento penale ed alla sentenza della Corte Costituzionale 225 del 1974, che li assolse e fece cessare il monopolio della RAI (vedi CBHandbook), e diede il via alle televisioni e radio private, incidendo profondamente sul futuro del Paese.
La sentenza della Corte Costituzionale n 1 del 1976 tolse ogni dubbio sulla applicazione della Sentenza 225/74 alla CB.
La CB divenne il primo mezzo elettronico che consentisse al singolo di essere soggetto di espressione e comunicazione, anticipando tutti i media digitali che ben conosciamo oggi.
Ci fu tuttavia una resistenza sorda e diversificata nel riconoscere ai singoli il diritto di usare della radio come mezzo di espressione e comunicazione fino alla Direttiva Europea 1999/05/CE ed al conseguente Codice delle Comunicazioni elettroniche del 2003, che pur dichiarando la CB di libero uso, imponeva ancora in Italia arbitrariamente obblighi, anche economici.
Questa resistenza si e’ trascinata sino ai giorni nostri.
Il DL semplificazioni pubblicato sulla GU del 16 luglio 2020 all’art 38 modificava in ordine progressivo gli articoli del Codice delle comunicazioni elettroniche, ma, giunto a modificare al punto g) l’art 145 del Codice delle comunicazioni elettroniche, recitava, per un errore materiale:
“g) l’articolo 36, i commi 3 e 4 dell’articolo 145 e il comma 2 dell’articolo 37 dell’allegato n. 25, sono abrogati.”
Il risultato del DL semplificazioni pubblicato sulla gazzetta del 16 luglio, lasciando in vigore l’art 36 dell’allegato n 25, sarebbe stato stravagante: il libero uso di un apparato CB, previsto dalla normativa europea, sarebbe stato sempre condizionato ad un pagamento, ma questo sarebbe stato condizionato ad un atto volontario, non più previsto da alcuna disposizione di legge, proprio a seguito delle modiche apportate al Codice delle comunicazioni elettroniche dal DL semplificazioni.
Per fortuna questo errore materiale è stato corretto sulla GU del 23 luglio 2020 che invece recita:
“g) i commi 3 e 4 dell’articolo 145, nonché l’articolo 36 ed il comma 2 dell’articolo 37 dell’allegato n. 25, sono abrogati.”
La CB è quindi dal 24 luglio 2020 finalmente libera in Italia.
Dopo cinquant’anni i diritti previsti dall’art 21 della Costituzione per l’uso della radio come mezzo individuale di espressione e comunicazione sono finalmente riconosciuti dal nostro ordinamento da un Decreto Legislativo, ancorché in attesa di conversione, Ma è tutto finito?
La CB ha aperto un varco; i diritti costituzionali garantiti dall’art 21 sono contagiosi; possono investire i media digitali, le norme stesse che regolano l’informazione e tutti i settori della comunicazione: perché non i radioamatori?